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Quando deve essere pagata la COMMISSIONE AL MEDIATORE nella compravendita Rent to Buy.

In molti si chiedono quando debba essere corrisposta la commissione spettante
all'Agente Immobiliare nel caso in cui la compravendita venga gestitita in modalità
Rent to Buy, rinviando pertanto il rogito di qualche anno.

La risposta è assolutamente certa e sicura: al momento della "conclusione dell'affare"
il Mediatore matura il proprio diritto alla provvigione, solitamente calcolata
in misura percentuale sul prezzo di vendita pattuito tra le parti.

Pertanto, al momento della stipula della contrattualistica prevista, sia essa quella
del Rent to Buy Originale, che prevede un impegno formale all'acquisto, o quella
del Rent to Buy con riscatto, che prevede invece un impegno economico all'acquisto,
è giusto che il Mediatore percepisca, da entrambe le parti, la commissione
sulla vendita: questa infatti, anche se verrà perfezionata in seguito, è stata comunque
contrattualizzata oggi.

Chi tenta di mettere in discussione questo ovvio e basilare principio, oltre ad avere
una scarsa considerazione per il lavoro svolto dal Mediatore, non ha probabilmente
le idee chiare su cos'è il Rent to Buy e su come noi lo applichiamo.

La colpa è di tutta la porcheria mediatica che circola su internet riguardo
al concetto di Rent to Buy, la cui traduzione in italiano è "affittare per comprare"
e non "provare prima di acquistare", come qualcuno fraintende.

Si tratta quindi di un "acquisto graduale" che deve assolutamente, a differenza
dell'affitto con riscatto, sfociare necessariamente in una vendita.

Deve pertanto esserci un anticipo iniziale da versare al proprietario per garantirgli
l'impegno all'acquisto, anche perché questa somma gli è peraltro necessaria per
affrontare il pagamento della commissione per mediazione all'Agente Immobiliare.

Pertanto gli acquirenti che pensano di fare il Rent to Buy senza impegnarsi
nell'acquisto, versando magari 3 mensilità del canone e pagando una mediazione
sull'affitto e non sulla vendita, hanno letto troppi "articoli spazzatura" su internet
e sono, di conseguenza, totalmente fuori strada su come funziona il Rent to Buy,
il quale non è, nella maniera più assoluta l'affitto con riscatto, anche se i giornalisti
incompetenti usano erroneamente i due termini come se fossero due sinonimi! 

L'affitto con riscatto è un normalissimo contratto di affitto che contiene al suo
interno un diritto di opzione per poter acquistare l'immobile al prezzo pattuito,
"riscattando" in tutto o in parte l'affitto pagato.

Chi vuole farlo deve essere molto ben consapevole che l'affitto con riscatto,
se da un lato comporta il rinvio del pagamento della commissione sulla vendita
al momento del rogito, dall'altro comporta qualche piccola controindicazione:

- non è un contratto trascrivibile;
- non genera equity per il mondo bancario, il quale considera le somme "riscattate"
come degli sconti sul prezzo e non come degli acconti;
- il proprietario viene tassato sull'intero canone e non solamente sulla parte
che non viene riscattata.

In sintesi, è un bel modo per farsi del male.

Pertanto, chi pensa di rinviare il pagamento della commissione ricorrendo
all'affitto con riscatto, fa sicuramente meglio a restare ancora qualche anno
in affitto per consolidare la propria posizione economica ed accedere poi
ad un sano Rent to Buy, pagando le commissioni per mediazione alla stipula
del contratto.

Ci piacerebbe, dopo aver fatto chiarezza su questo argomento, che tutti quegli
Agenti Immobiliari che, non essendo acculturati sul Rent to Buy e non essendo
di conseguenza consapevoli che le loro commissioni sono assolutamente sacre
e vengono liquidate alla stipula del contratto, rifiutano a priori questa modalità
di compravendita, rivedessero il loro punto di vista sul Rent to Buy.

Si stanno infatti precludendo l'opportunità di concludere qualche affare in più,
riscuotendo peraltro le commissioni più velocemente rispetto alla vendita tradizionale,
non essendovi nel Rent to Buy la necessità di attendere le tempistiche necessarie
per la delibera del mutuo e non essendovi di conseguenza, nella proposta di acquisto,
la relativa condizione sospensiva.
 
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