Qual'è il testo aggiornato della legge che ha normato il Contratto di godimento in funzione della successiva alienazione dell'immobile?

L’art. 23 del D.L. 12 settembre 2014, n. 133 (in G.U. n. 212 del 12.9.2014), in vigore dal 13 settembre 2014,
convertito in legge 11 novembre 2014, n. 164 (in Suppl. ord. alla G.U. n. 262 dell’11.11.2014),
in vigore dal 12 novembre 2014, ha introdotto la disciplina dei contratti di godimento in funzione
della successiva alienazione di immobili
, altresì indicati come Rent to Buy.
Detto art. 23 dispone quanto segue:

1. I contratti, diversi dalla locazione finanziaria, che prevedono l'immediata concessione del godimento
di un immobile, con diritto per il conduttore di acquistarlo entro un termine determinato imputando
al corrispettivo del trasferimento la parte di canone indicata nel contratto, sono trascritti ai sensi
dell'articolo 2645-bis codice civile. La trascrizione produce anche i medesimi effetti di quella di cui
all'articolo 2643, comma primo, numero 8) del codice civile.

1-bis. Le parti definiscono in sede contrattuale la quota dei canoni imputata al corrispettivo
che il concedente deve restituire in caso di mancato esercizio del diritto di acquistare la proprietà
dell'immobile entro il termine stabilito.

2. Il contratto si risolve in caso di mancato pagamento, anche non consecutivo, di un numero minimo
di canoni, determinato dalle parti, non inferiore ad un ventesimo del loro numero complessivo.

2-bis. Per il rilascio dell'immobile il concedente può avvalersi del procedimento per convalida di sfratto,
di cui al libro quarto, titolo I, capo II, del codice di procedura civile.

3. Ai contratti di cui al comma 1 si applicano gli articoli 2668, quarto comma, 2775-bis e 2825-bis
del codice civile. Il termine triennale previsto dal comma terzo dell'articolo 2645-bis del codice civile
è elevato a tutta la durata del contratto e comunque ad un periodo non superiore a dieci anni.
Si applicano altresì le disposizioni degli articoli da 1002 a 1007 nonché degli articoli 1012 e 1013
del codice civile, in quanto compatibili. In caso di inadempimento si applica l'articolo 2932 del codice civile.

4. Se il contratto di cui al comma 1 ha per oggetto un'abitazione, il divieto di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, opera fin dalla concessione del godimento.

5. In caso di risoluzione per inadempimento del concedente, lo stesso deve restituire la parte dei canoni
imputata al corrispettivo, maggiorata degli interessi legali. In caso di risoluzione per inadempimento
del conduttore, il concedente ha diritto alla restituzione dell'immobile ed acquisisce interamente i canoni
a titolo di indennità, se non è stato diversamente convenuto nel contratto.

6. In caso di fallimento del concedente il contratto prosegue, fatta salva l'applicazione dell'articolo 67,
terzo comma, lettera c), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.
In caso di fallimento del conduttore, si applica l'articolo 72 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
e successive modificazioni; se il curatore si scioglie dal contratto, si applicano le disposizioni
di cui al comma 5.

7. Dopo l'articolo 8, comma 5, del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47,  convertito con modificazioni,
dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, è aggiunto il seguente: “5-bis. Le disposizioni del presente articolo
si applicano anche ai contratti di locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante
per ambedue le parti e di vendita con riserva di proprietà, stipulati successivamente alla data
di entrata in vigore della presente disposizione.”.

8. L'efficacia della disposizione di cui al comma 7 è subordinata al positivo perfezionamento
del procedimento di autorizzazione della Commissione Europea di cui all'articolo 107
del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), di cui è data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale”.